ASSEMBLEA
DI CONDOMINIO
L'assemblea
è l’organo deliberativo del condominio e rappresenta nella sua sovranità
la suprema volontà dei condomini. Le
delibere condominiali, pur non risultando dalla fusione delle volontà dei
condomini partecipanti, acquistano, tuttavia, una propria autonomia sia
nei confronti degli stessi condomini sia nei confronti dei terzi estranei
al Condominio. L’assemblea
di condominio si compone, esclusivamente, dei proprietari delle unità
immobiliari. In
via generale può dirsi che i poteri dell’assemblea riguardano la
disciplina delle cose comuni e non possono invadere la sfera delle
proprietà individuali, fatte salve le limitazioni accettate
convenzionalmente dagli interessati
ATTRIBUZIONI
DELL’ASSEMBLEA
L’art.
1135 c.c. stabilisce che l’assemblea, in via ordinaria, provvede alla
conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;
all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini,
all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e
all’impiego del residuo attivo della gestione; alle opere di
manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
Il limite che incontrano i
poteri dell’assemblea è quello rappresentato dalla proprietà
esclusiva dei singoli condomini. Questa, infatti, non può essere menomata
con l’imposizione di pesi, limiti o divieti, salvo che non sussista un
titolo negoziale che lo consenta.
Nomina
del presidente e del segretario
Nessuna norma impone la nomina del
presidente e del segretario dell’assemblea, ma ragioni di opportunità e
una prassi costante sono nel senso di procedere a tale nomina all’inizio
dell’adunanza. Il presidente ha la funzione di verificare la regolare
costituzione dell’organo deliberante controllando che tutti gli aventi
diritto siano stati invitati, di dirigere la discussione, di verificare
l’esito delle votazioni, di esaminare e firmare, alla fine della
riunione, il verbale compilato dal segretario. Quest’ultimo svolge
funzioni di certificazione annotando nel verbale tutto quanto avviene nel
corso dell’assemblea e registrando le deliberazioni adottate dalla
stessa assemblea.
Prescindendo dall’esame dello
svolgimento dell’assemblea, è opportuno, ai fini della ricognizione
delle funzioni dell’amministratore, approfondire il ruolo di costui
nell’ambito dell’assemblea. Si ritiene che, pur non essendo il ruolo
dell’amministratore indispensabile per un proficuo svolgimento
dell’assemblea, la sua presenza alle assemblee condominiali è buona
regola di comportamento, perché non esiste delibera — all’infuori di
quella di nomina e revoca — per la quale l’assemblea non abbia
interesse a sentire il parere dell’amministratore.
Il
Consiglio di Condominio
Alcuni regolamenti di condominio prevedono la
figura del Consiglio di Condominio, organo avente finalità di collaborazione
con l’amministrazione.
La legge non fa espressa menzione di tale
organo, certo è che nei condomini di notevoli dimensioni, è un modo per
semplificare i rapporti tra tutti i condomini e l’amministratore che,
così, viene a contatto direttamente solo con alcuni di essi, in
rappresentanza degli altri.
L’AVVISO
DI CONVOCAZIONE
L’avviso
di convocazione costituisce un adempimento essenziale per la valida
costituzione dell’assemblea, sicché la mancanza di esso, anche con
riferimento ad uno solo dei condomini, comporta, in linea generale, la
nullità assoluta e inderogabile della deliberazione.
L’avviso
deve essere inviato a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima
dell’adunanza (art. 66 ultimo comma disp. att. c.c.), termine
inderogabile ai sensi dell’art. 72 disp. att. c.c., ma suscettibile di
essere reso più ampio dal regolamento condominiale.
Oltre
al requisito dell’invio a tutti i condomini indistintamente, la
convocazione deve contenere:
a)
l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione, sia per
la prima, che per la seconda convocazione, considerando che quest’ultima
dovrà tenersi tra il primo ed il decimo giorno successivi a quello
stabilito per la prima; b)
l’indicazione degli argomenti che verranno trattati, quelli previsti
dall’art. 1135 c.c. per le assemblee ordinarie, quelli suggeriti
direttamente dai condomini (che varranno anche e soprattutto per le
riunioni straordinarie).
La
voce "varie ed eventuali" deve riferirsi a semplici
comunicazioni, suggerimenti per future assemblee, prospettazioni dei
problemi e risposte dell'amministratore; c)
l’indicazione del luogo, locale all’interno del condominio, di
pertinenza dell’amministratore o di un condomino, od anche, nel caso di
condomini di notevole entità, da locali a tal uopo affittati; d)
la convocazione deve indicare, naturalmente, anche il giorno e l’ora
dell’assemblea, che deve essere fissata tenendo conto della normale
disponibilità di tempo dei condomini e delle esigenze lavorative di
ciascuno di essi; e)
per la completezza della convocazione non è sufficiente che in essa siano
inseriti tutti gli elementi sopra descritti, perché la stessa non è
valida se non sono rispettati i termini previsti dall’ultimo comma
dell’art. 66 disp. att. c.c., cioè cinque giorni dalla data fissata per
la riunione, non calcolando il giorno di spedizione, né quello di prima
convocazione.
ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’assemblea
può essere convocata in via ordinaria o in via straordinaria.
L’assemblea
è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per discutere e
deliberare sulle materie indicate dall’1135 c.c.
Diversamente
l’assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta
dell’amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del
valore dell’edificio.
Le
materie di cui all’art. 1135 c.c. (nomina amministratore, approvazione
bilancio preventivo e consuntivo) devono essere deliberate,
esclusivamente, in assemblea ordinaria.
COSTITUZIONE
E VALIDITA’ DELLE DELIBERE
L’art.
1136, I° co. c.c., dispone che l’assemblea è regolarmente costituita
in prima convocazione quando – oltre ad avere prova dell’avvenuta
comunicazione a tutti i condomini – la somma delle quote di coloro che
sono presenti raggiunga almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio e
gli intervenuti siano almeno i 2/3 di tutti i partecipanti al condominio.
La
disposizione succitata riguarda l’assemblea riunita in prima
convocazione, mentre per la seconda convocazione l’art. 1136, terzo
comma c.c. stabilisce che la deliberazione è valida se riporta un numero
di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condominio e almeno 1/3
del valore dell’edificio e, pertanto, deve ritenersi che un’assemblea
in seconda costituzione è sempre validamente costituita,
indipendentemente dal numero dei presenti.
La
regolare costituzione dell’assemblea, che costituisce requisito di
validità delle delibere, deve sussistere al momento della formazione
dell’assemblea; l’eventuale allontanamento di alcuno degli intervenuti
non incide sulla determinazione del “ quorum ” costitutivo, in quanto
i requisiti di presenza e di valore devono esistere al momento iniziale
della riunione.
L'art.
67, disp. att., c.c. regola il caso in cui un piano o porzione di piano
sia in proprietà indivisa a più persone, ipotesi frequente nella pratica
in caso di pluralità di coeredi, di coniugi in regime di comunione legale
o convenzionale, di comunione convenzionale in genere. Fermo restando che
ciascun comunista può prendere parte all'assemblea, la facoltà di parola
e di voto è tuttavia attribuita soltanto al loro rappresentante
accreditato presso l'assemblea.
In difetto, il presidente provvede al sorteggio che, ovviamente, non può
che attuarsi nei riguardi dei comunisti presenti e sempre che risulti
essere stato inviato avviso di convocazione a ciascuno di essi.
MAGGIORANZE
ASSEMBLEARI
Secondo
quanto disposto dall’art. 1136 c.c., l’assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due
terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio.
Sono
valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se
l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima
e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le
deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministrazione o
le liti attivi e passive relative a mantenere che esorbitano dalle
attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di
notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita
dal secondo comma.
Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni prevista dal primo comma dell'art. 1120
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore
dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro
tenuto dall'amministratore.
La
maggioranza richiesta dalla legge per la validità delle delibere ha una
duplice natura, essendo costituita da quella di numero (presenza dei condomini)
e da quella dì valore (quota millesimale). Pertanto, la delibera presa
senza la suddetta duplice maggioranza è da ritenersi nulla e, anche
senza un formale ricorso all’autorità giudiziaria da parte dei
condomini dissenzienti o assenti finalizzato alla dichiarazione di
invalidità, la legge concede allo stesso amministratore — nel caso si
accorga del vizio — la facoltà di non eseguirla.
Si
veda Tabella riassuntiva delle maggioranze assembleari
In
deroga a quanto indicato dalla normativa codicistica, per particolari
materie, il legislatore ha inteso abbattere le maggioranze previste:
a)
a oltre 18 anni dal varo della prima legge organica sul risparmio
energetico (L. n. 10/91), oggi finalmente si hanno le idee un po' più
chiare a proposito delle maggioranze "speciali" previste per gli
interventi di efficienza energetica in condominio (commi 2 e 5
dell'articolo 26 della legge). Con il Dlgs n. 311/2006 si precisa che «Per
gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del
consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato,
le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la
maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli
intervenuti in assemblea».
b)
L. 13/89 in tema di superamento delle barriere architettoniche negli
edifici, all’art. 2 afferma,
infatti, che, in seconda
convocazione di assemblea, l'installazione dell'ascensore può essere
decisa anche da un terzo dei condomini, che rappresentino un terzo del
valore dell'edificio.
La
richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap
(ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro
condomino.
E'
onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio
relativa richiesta scritta: da tale momento decorrono i tre mesi oltre i
quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in ordine alla richiesta
modifica, potrà essere esercitato il diritto di realizzare, a proprie
spese, l’ascensore in questione.
DELEGHE
ASSEMBLEARI
L’intervento
in assemblea non deve necessariamente avvenire attraverso la “presenza
fisica” del condomino: l’art. 67 disp. att. c.c., infatti, dispone che
“ogni condomino può intervenire in assemblea a mezzo di un
rappresentante”, in modo tale da non perdere il diritto ad esprimere la
sua volontà.
Tali
limiti alla discrezionalità dei condomini, invece, sono posti talvolta
dal regolamento di condominio, il quale però, si faccia attenzione, non
può mai vietare l’utilizzo del sistema della delega, in quanto la
citata norma delle disp. att. c.c., è inderogabile.
INVALIDITA’
DELLE DELIBERE: NULLITA’ E ANNULLABILITA’
Le disposizioni del c.c. consentono al
condomino, di impugnare le
deliberazioni prese
dalla maggioranza contrarie alla legge o al regolamento (art.
1137 c.c.), “non prese in conformità della legge o dell’atto
costitutivo” (art. 2377 c.c.) o in presenza di precise indicazioni
(art. 1109 c.c.).
L’invalidità si distingue in nullità e
annullabilità.
Le
delibere nulle sono quelle prive egli elementi essenziali; quelle affette
da vizi attinenti alla regolarità della costituzione dell’assemblea
(come quelle che, in prima od in seconda convocazione, siano state prese
senza il previo invito dì tutti i condomini o quelle prese non in
assemblea o quelle prese con maggioranze inferiori a quelle prescritte
dalla legge o con maggioranze inesistenti o apparenti); quelle aventi un
oggetto impossibile od illecito (ad esempio, innovazioni vietate); quelle
che ledono i diritti di ciascun condomino sulle cose o servizi comuni o
sul proprio piano o porzione di piano; quelle riguardanti un oggetto che
esorbiti dalla sfera dei compiti dell’assemblea e
dell’amministratore.
Le
delibere annullabili, invece, sono quelle affette da vizi formali, cioè
prese in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari
attinenti al procedimento di convocazione e di informazione
dell'assemblea; quelle affette da eccesso di potere, che, cioè, ove
riguardino atti di ordinaria amministrazione, siano gravemente pregiudizievoli
alle cose ed ai servizi comuni e, ove riguardino innovazioni o altri atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione, siano in contrasto con le norme
dei commi 1 e 2 dell’art. 1108 c.c.; quelle che, pur essendo contrarie
alla legge, concernano un oggetto rientrante nei poteri dell’assemblea;
quelle affette da incompetenza, che, cioè, invadono il campo riservato
all’amministratore, a meno che, naturalmente non riguardino le
impugnative contro i provvedimenti dello stesso a norma dell’art. 1133
c.c.
Pertanto, le delibere sono annullabili:
a) quando sono colpite da vizi soltanto
formali;
b) quando sono adottate violando regole
generali, convenzionali o regolamentari, laddove si è stabilito un
determinato procedimento per giungere alla manifestazione di volontà;
c) quando sono inficiate da eccesso di
potere, da incompetenza, perché si riferiscono a materie riservate ad
altri;
sono nulle:
a)
quando sono colpite da vizi che riguardano la regolarità della
costituzione dell’assemblea e la valida espressione del voto;b) quando sono adottate senza
le maggioranze prescritte dalla legge;
c)
quando hanno un oggetto impossibile o illecito;
d)
quando ledono i diritti dei condomini sulle cose comuni o sulle parti di
proprietà esclusiva.
Dal 2005 ad oggi tale orientamento
è andato modificandosi: infatti, risolvendo un contrasto di
giurisprudenza, le Sezioni Unite con sentenza n. 4806/05, hanno statuito
che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di
convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma
l'annullabilità della delibera condominiale. Pertanto la delibera in
questione, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto
dall'art. 1137, III° co. c.c., è valida ed efficace nei confronti di
tutti i partecipanti al condominio.
Successivamente con sentenza n.
10816/09 la S.C., ribadendo il principio affermato nel 2005, è ritornata
sulla distinzione tra le decisione prese nel corso dell’assemblea di
condominio nulle ovvero annullabili. La sentenza ha il pregio di elencare
quali delibere appartengono alla categoria di quelle nulle e quali,
invece, alla categoria di quelle annullabili. Si legge in essa: “Sono
qualificabili nulle soltanto le delibere dell’assemblea condominiale: a)
prive degli elementi essenziali; b) aventi oggetto impossibile o illecito
(contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume); c) con
oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea; che incidono
sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà
esclusiva di ognuno dei condomini; d) comunque invalide in relazione
all’oggetto”. Sono da
qualificarsi annullabili le delibere: “a) con vizi relativi alla
regolare costituzione dell’assemblea;b) adottate con maggioranza
inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) affette da vizi formali; d) in violazione di prescrizioni legali,
convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o
di informazione dell’assemblea; e) genericamente affette da irregolarità
nel procedimento di convocazione; f) che violano norme richiedenti qualificate
maggioranze in relazione all’oggetto.”
Avverso
le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento il condomino
dissenziente non può limitarsi a contestarne in via stragiudiziale la
legittimità ma deve promuovere, a pena di decadenza, l’azione
giudiziaria nel termine di 30 giorni come da recente orientale
giurisprudenziale. Trascorso tale termine, in buona sostanza, le delibere
annullabili sono destinate a sanarsi, nel senso che, in caso di mancata
tempestiva azione giudiziaria, non è consentita più alcuna impugnazione.
Infine,
in tema di impugnazione delle delibere dell’assemblea,
deve precisarsi che il ricorso all’Autorità Giudiziaria non
sospende la delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dal giudice.
LE
IMPUGNAZIONI
L’art. 1137 c.c. prevede che le
deliberazioni adottate dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i
condomini e che contro le stesse deliberazioni, ove contrarie alla legge
e/o al regolamento condominiale, il condomino dissenziente può fare
ricorso all’autorità giudiziaria nel termine di 30 giorni. Tale
disposizione riguarda le sole deliberazioni annullabili e non quelle
nulle, la cui impugnativa non è soggetta a termini di decadenza (Cass. n.
3725/1978). L’amministratore non può impugnare le deliberazioni
dell’assemblea, in quanto non è previsto tra i soggetti legittimati e
quindi non può arrogarsi i diritti di un condomino dissenziente.
È stato peraltro
precisato che l’Amministratore, se non è legittimato a impugnare le
delibere assembleari, può invocarne l’inopponibilità nei suoi
confronti nel caso in cui esse siano radicalmente nulle.
IL
VERBALE DI ASSEMBLEA
L’ultimo
comma dell’art. 1136 c.c. recita: “Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro
tenuto dall'amministratore”.
Le
decisioni dell’assemblea, in sostanza, devono essere trascritte.
Il
documento sul quale e' riportato lo svolgimento e la deliberazione
dell’assise e' chiamato verbale dell’assemblea.
Dottrina
e giurisprudenza, nel corso del tempo, hanno delineato un contenuto minimo
del verbale d’assemblea. E' necessario:
-
riportare i nomi degli assenti e dei presenti;
-
dare atto della regolare costituzione dell’assise;
-
riportare l’esito della votazione;
-
riportare le singole espressioni di voto al fine di verificare il
raggiungimento dei quorum.
Se
il verbale non consente di verificare le singole espressioni di
voto, le delibere assunte risultano essere annullabili (Cass. n.
18192/09). L’unica eccezione è rappresentata dalla votazione unanime
degli intervenuti all’assemblea.
Diversamente, laddove
tale unanimità non venga raggiunta, e' insufficiente riportare la
dicitura “l’assemblea approva a maggioranza”, in quanto tale
dizione non permette di verificare, ad esempio, con che tipo di
maggioranza è stata assunta. Non
esistendo formule di rito prestabilite per redigere un verbale, la stesura
dello stesso è lasciata ai condomini. Infatti, “in tema di delibere di assemblee condominiali,
non e' annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti
l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia
contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti,
personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo
rechi l'indicazione, nominale, dei condomini che si sono astenuti e
che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali
di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati
consentono di stabilire con sicurezza, per differenza (quanti e) quali
condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da
essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione
stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.”
(Cass. 18192/09).
Nel
condominio degli edifici, poiché la redazione del verbale
dell’assemblea costituisce una delle prescrizioni di forma che devono
essere osservate al pari delle altre formalità richieste, una volta che
l’assemblea sia stata convocata occorre dare conto tramite
verbalizzazione di tutte le attività compiute.
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